INFORMATIVA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
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INFORMATIVA SUL NUOVO TESTO UNICO SULLA
SICUREZZA SUL LAVORO
Il 16 maggio 2009 è entrato definitivamente in vigore il Decreto
Legislativo 81/2008, che ha sostituito il passato decreto 626/94
in materia di sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del
15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la
comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto
2009.
Con il decreto legislativo n. 81/2008 si è aggiornata, rendendola
più incisiva, la regolamentazione, l’applicazione e
l’adeguamento della normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di
rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare
pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti
lavorativi.
Sono, pertanto, previsti obblighi perentori per il datore di lavoro
che deve porre in essere tutte le misure tecniche, formative ed
informative, necessarie affinché la sua azienda sia pienamente
adempiente con le norme in oggetto.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
-
Il datore di lavoro ha l’obbligo di istituire il Servizio di
Prevenzione e Protezione e designarne il responsabile e gli
addetti. Il responsabile di tale servizio (RSPP), che può essere
anche lo stesso datore, deve frequentare un corso di
formazione di 16 ore. La normativa impone, inoltre, la
nomina di figure quali il Responsabile sindacale per i
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), l’Addetto Pronto Soccorso
Aziendale (APS), Addetto alla gestione Prevenzione Incendi
ed altre tipologie di coordinatori della sicurezza, specifici a
secondo del Macrosettore ATECO di appartenenza e delle
dimensioni dell’azienda.
-
Il datore di lavoro ha l’obbligo indelegabile (come specificato
all’articolo 17 del D.Lgs. 81/08) di effettuare una valutazione
globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui
essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare
il programma delle misure atte a garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. La valutazione dei
rischi e la conseguente elaborazione del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) ha l’obiettivo di individuare e,
quindi, documentare (con la redazione del DVR), tutti i rischi,
e di fornire a tutti i suoi collaboratori le informazioni
necessarie a tutelare la salute durante il lavoro.
-
Il datore di lavoro ha l’obbligo, nel casi previsti dalla
normativa in oggetto, di preordinare un Servizio di
Sorveglianza Sanitaria, attraverso la nomina di un medico
competente in materia di igiene e medicina del lavoro, che
organizzi e provveda alle visite obbligatorie per ogni
dipendente e che sovrintenda a tutte le analisi cliniche
specifiche per settore di appartenenza e mansioni esplicate.
REGIME SANZIONATORIO
Sono previste, per coloro che non ottemperano le disposizioni, le
seguenti sanzioni:
-
per la mancata valutazione dei rischi, la cui scadenza è stata
fissata per il 16 maggio 2009, il datore di lavoro è punito con
l’arresto da quattro ad otto mesi o con l’ammenda da € 5.000
a € 15.000 (art. 55 comma 1);
-
per l’omessa elaborazione del Documento Valutazione Rischi
con data certa, secondo le modalità di cui all’art. 29, il datore
di lavoro è punito con l’ammenda da € 3.000 a € 9.000 (art.
55 comma 3).
Si sottolinea che la mancata elaborazione del DVR costituisce
una violazione grave (come specificato all’allegato 1 del T.U.)
e l’accertamento della reiterazione può comportare la
sospensione dell’attività imprenditoriale.
-
per la mancata comunicazione del nominativo all’INAIL del
RLS entro il 16 agosto 2009 è prevista per l’Azienda
un’ammenda di 500,0€.