La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 secondo cui che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’ Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
In particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata dei corsi che varia in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”, 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio” e 16 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e che sia composta da una parte “generale” ed una parte “specifica”.
I lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO che svolgono mansioni non comportanti l’accesso ai reparti produttivi e che svolgono attività d’ufficio eventualmente con uso del videoterminale potranno seguire il modulo di carattere specifico per “attività d’ufficio” della durata di 4 ore.
8 ore |
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12 ore |
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16 ore |
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Aggiornamento della durata di 6 ore ogni 5 anni
Il primo quinquennio dall’entrata in vigore dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 scadrà il giorno 11/01/2017.
La sanzione prevista per l’inadempienza è l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.